top of page

GAZZETTA UFFICIALE - Legge di Bilancio 2024 – Principali misure per il lavoro

  • galale
  • 9 gen 2024
  • Tempo di lettura: 14 min

 E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU 30 dicembre 2023, n. 303) la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito, anche Legge di Bilancio 2024).

 

La disposizione in parola è entrata in vigore il 1° gennaio 2024 e racchiude diverse disposizioni afferenti l’amministrazione del personale.

 

Di seguito, in estrema sintesi, una rassegna delle principali misure di interesse per la generalità dei datori di lavoro privati (con esclusione delle discipline afferenti i lavoratori agricoli e marittimi).

 

In via preliminare, si sottolinea come, in relazione a numerose delle modificazioni introdotte dalla legge di Bilancio 2024, si renderanno necessarie idonee istruzioni operative da parte degli Uffici competenti.


1.       Esonero contributivo su contribuzione carico lavoratore (art. 1, c. 15).

 

E’ confermato, per l’anno 2024 e con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il taglio del cuneo contributivo relativo alla quota a carico dei lavoratori dipendenti. La quota di esonero rimane fissata:

-         al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino ad € 2.692 (parametrate su 13 mensilità);

-         al 7% per quelle fino ad € 1.923 euro (parametrate su 13 mensilità).

 

E’ opportuno evidenziare come la misura preveda che siano neutralizzati gli effetti sui ratei di tredicesima. Al proposito, attesa la modificazione con riguardo alla misura applicata nel corso del 2023, sono auspicabili precisazioni da parte degli Uffici preposti.

 

2.      Franchigia di esenzione “fringe benefit” (art. 1, cc. 16 e 17)

 

L’art. 1, c. 16 della L. 213/2023 stabilisce che, per il solo periodo d’imposta 2024, il limite di esenzione dei fringe benefit, previsti dall’art. 51, c. 3, terzo periodo, del DPR 917/1986 (TUIR), sia innalzato per la generalità dei lavoratori dipendenti a 1.000 euro e, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, a 2.000 euro.

 

La legge di bilancio, inoltre, introduce nel novero dei fringe benefit che non concorrono a formare il reddito, anche:

-   le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative a servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale;

-   le spese per l’affitto della prima casa;

-   gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

 

In via preliminare, si precisa che, a parere degli scriventi e con riguardo all’ambito e alle modalità di applicazione, nelle more di ulteriori chiarimenti da parte degli Uffici competenti, si ritiene possano ritenersi valide le indicazioni operative già offerte dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alla analoga disposizione derogatoria vigente nel periodo d’imposta 2023, in quanto compatibili.

 

Come noto, l’art. 51, c. 3, terzo periodo, del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di euro 258,23. Il superamento di quest’ultimo importo comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il citato limite.

 

Per effetto delle modifiche di cui art. 1, cc. 16 - 17 della L. 213/2023, limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dal citato art. 51, c. 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa, nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

 

Il limite di cui sopra è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

In forza del c. 17 della disposizione in esame, l’innalzamento del limite a 2.000.00 euro si applica a condizione che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

 

Inoltre, in analogia a quanto già previsto per la misura derogatoria vigente nell’anno 2023, è stabilito che i datori di lavoro provvedano all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

 

Con riguardo all’ambito di applicazione, pur nelle more di ulteriori precisazioni, si ritengono valide le indicazioni già offerte dall’’Agenzia delle Entrate, in osservanza delle quali la modificazione produrrebbe un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, commi da 182 a 189, della L. 208/2015 nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.

 

Dunque, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 1, c. 16 - 17 della L. 213/2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa, nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, pertanto, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva per i premi di produttività.

In merito all’estensione delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, l’Agenzia ha già in passato rinviato, laddove compatibili, ai chiarimenti già offerti nella circolare 4 novembre 2022, n. 35/E.

 

Ricordiamo che i fringe benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e non obbligatoriamente a tutti i lavoratori o categorie di essi.

 

Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si sottolinea come l’articolo 12, comma 2, del TUIR preveda che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.

 

Al riguardo, gli Uffici finanziari hanno già avuto modo di ricordare che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento alla chiusura del periodo di imposta (31 dicembre 2024, nel caso di specie).

 

In aderenza alle precisazioni già diffuse in passato, si ritiene che la non concorrenza alla formazione del reddito fino alla misura di 2.000,00 euro sia riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Si ritiene, altresì che spetti nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU) e che, qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, la nuova agevolazione spetti ad entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

 

Resta fermo il principio secondo cui, qualora il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa, nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, risulti complessivamente superiore al limite stabilito dalla norma, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

 

L’ammontare complessivo dei fringe benefit in esame deve tener conto di tutti quelli erogati nel periodo di imposta 2024 anche in presenza di una pluralità di rapporti di lavoro.

L’applicazione della misura agevolativa è subordinata alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

 

Giuste le pregresse indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, pertanto, l’agevolazione in commento non è applicabile.

 

Non essendo prevista per norma una forma specifica, l’Agenzia ha ritenuto che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore.

 

In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

 

Fermo restando che i sostituti d’imposta riconoscono l’agevolazione in base alle informazioni acquisite con la predetta dichiarazione del dipendente, l’AdE ha già avuto modo di evidenziare come i lavoratori per i quali siano venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell’anno 2024) siano tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta.

 

Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2024.

 

In generale, al venir meno di una (o più) delle condizioni stabilite per l’agevolazione in esame il sostituto d’imposta avrà tempo fino al 28 febbraio 2025 (termine stabilito per il conguaglio tardivo dall’art. 23, comma 3, del DPR 600/73) per operare i conguagli relativi al periodo d’imposta 2024.

 

Al fine di poter beneficiare del rimborso delle spese legate alle utenze domestiche (acqua, gas e luce), dell’affitto prima casa ovvero degli interessi inerenti al mutuo della prima casa, il lavoratore dipendente che ne fa richiesta è tenuto a presentare al datore di lavoro una ulteriore autocertificazione in cui sono riepilogate le spese per le quali si richiede il rimborso. 

 

Come anticipato, la disposizione agevolativa dispone che i datori di lavoro possano provvedere all’attuazione del beneficio previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

 

In presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può, pertanto, essere riconosciuto dal sostituto d’imposta dopo l’effettuazione di tale informativa.

 

Secondo le precisazioni offerte in passato dall’Agenzia, il beneficio, in quanto riguardante l’intero periodo d’imposta 2024, può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.

 

3.      Tassazione agevolata dei premi di risultato (art. 1, c. 18)

 

Confermata anche per il 2024 l’imposizione sostitutiva al 5% - con un limite di reddito agevolato pari ad € 3.000 lordi - sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato erogati in forza di un contratto collettivo di secondo livello volto a incentivare incrementi aziendali di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

 

Ricordiamo che gli elementi premiali, oltre a derivare da previsioni della contrattazione collettiva di secondo livello, devono essere misurabili in base ad indicatori previsti dagli accordi stessi raffrontando due periodi omogenei.

 

Titolari della misura possono essere i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore ad € 80.000.

 

4.      Trattamento integrativo lavoro notturno e festivo settore turistico, alberghiero e ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1 c. 21- 25)

 

Come già previsto dal DL 48/2023 (cd. “Decreto Lavoro 2023”) anche per il 2024, sono confermate le agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale. In particolare, per il periodo gennaio-giugno 2024, per i lavoratori dipendenti del comparto turistico, alberghiero nonché della ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, che abbiano conseguito nel 2023 un reddito da lavoro dipendente fino ad € 40.000, è previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi.

 

Tale trattamento integrativo, per espressa previsione normativa non concorre alla formazione del reddito.

 

Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.

 

5.      Contrasto dell’evasione contributiva nel settore del lavoro domestico. (art. 1 c.c. 60 - 62)

 

Ai fini del contrasto all’evasione in argomento, l’Agenzia delle entrate e l’INPS realizzeranno la piena interoperabilità delle rispettive banche dati, anche utilizzando nuove tecnologie, mettendo a disposizione dei contribuenti i relativi dati analizzati ed acquisiti.

 

Il Legislatore intende favorire l’adempimento spontaneo tramite la dichiarazione precompilata e la segnalazione di eventuali anomalie.

 

Infine, è previsto che i due enti svolgano analisi e controlli su dati retributivi e contributivi, con interventi finalizzati alla corretta ricostruzione delle posizioni reddituali e contributive.

 

6.      Compensazione crediti INPS e INAIL (art. 1 c.c. dal 94 al 98)

 

A decorrere dal primo luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del Direttore della stessa.

 

In particolare, il comma 97 della Legge di Bilancio dispone che:

      i.          qualsiasi importo maturato a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere compensato dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

    ii.          La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

 

7.      Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell’informazione e dell’editoria (art 1 c.c. 315 - 322)

 

Proroga agevolazioni contributive per i c.d. stampatori, per l’accesso, in deroga ai requisiti ordinari, con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e periodici, e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale che abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi entro il 31 dicembre 2023.

 

8.    Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center (art. 1 c. 168)

 

L’articolo 1, comma 168, della L. 213/2023 prevede, anche per l’anno 2024, il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale.

Si ricorda che la misura è costituita da un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, la cui erogazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del D.Lgs n. 148/2015.

 

9.      Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa (art. 1, c. 170)

 

Il comma 170 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 destina risorse al Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

 

Le citate risorse, finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale, saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

 

Sulla materia saranno fornite ulteriori indicazioni successivamente all’emanazione del menzionato decreto interministeriale.

 

10.  Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria (art. 1, c. 171).

 

L’articolo 1, comma 171, della legge di Bilancio 2024, proroga, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

 

L’intervento, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato alle condizioni stabilite dall’articolo 1 del D.Lgs 72/2018 per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Il trattamento, concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è erogato dall’INPS che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvederà esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.

  

11.    Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva (art. 1, c. 172)

 

Il comma 172 dell’articolo 1 della Legge 213/2023 proroga - per l’anno 2024 ed entro determinati limiti di spesa, la possibilità, per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

 

La norma non modifica la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso all’intervento di CIGS in commento, ne deriva che l’ammissione all’intervento straordinario resta subordinata, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario.

 

Anche l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in commento avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’Istituto ai lavoratori.

 

12.   Proroga dell’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per i dipendenti del gruppo ILVA (art. 1, c. 173)

 

Il comma 173 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 proroga, per l’anno 2024, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti occupati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.

 

13.   Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica (art. 1, cc. 174-175)

 

L’articolo 1, comma 174, della legge n. 213/2023, incrementa di 50 milioni di euro le risorse già stanziate per la proroga, negli anni 2022, 2023 e 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-bis del D.Lgs 148/2015.

 

Il citato articolo 22-bis del D.Lgs 148/2015 prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs 148/2015.

 

Con i commi 175 e 176 dell’art. 1 legge di Bilancio 2024, viene riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.

Si ricorda che l’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

 

L’intervento di proroga – concesso per il completamento dei piani di riorganizzazione aziendale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio delle competenze aziendali – può essere riconosciuto nel limite di spesa di € 63.300.000 per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

14.   Congedo Parentale (art 1 c. 179)

 

Nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, la legge di Bilancio 2024, ha introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale.

 

Il comma in esame, infatti, dispone per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Innalzata per il solo anno 2024, all’80% della retribuzione.

 

La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

 

15.   Decontribuzione lavoratrici dipendenti con figli (art. 1 cc. 180 - 182)

 

Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile).

 

Per il solo 2024, l’esonero sperimentale è esteso, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore.

 

Gli esoneri in parola non si applicano ai rapporti di lavoro domestico.

 

16.   Decontribuzione lavoratrici dipendenti vittime di violenza (art. 1 c.c. 191-193)

 

La Legge di bilancio prevede una misura agevolativa per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell’anno 2023).

 

È previsto il riconoscimento dell’esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali nel limite massimo di 8.000 euro anni, riparametrato e applicato su base mensile.

 

Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo.

 

Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione.

 

17.   Soppressione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL (art. 5 c. 3)

 

La Legge di Bilancio dispone la riassegnazione delle risorse economiche dell’ANPAL al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

A seguito della soppressione della Agenzia, è infatti prevista la riassegnazione delle risorse finanziarie dell’ANPAL ai pertinenti capitoli dello Stato di Previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 
 
 

Post recenti

Mostra tutti

Comentários


bottom of page