Legge di Bilancio 2025 - Tracciabilità delle spese di trasferta
- galale
- 27 feb
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Aggiornamento: 5 mar
Dal 1° gennaio 2025, deducibilità delle spese di trasferta e di rappresentanza soltanto se tracciabili
A seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 1, cc. da 81 a 83 della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), a partire dal 1° gennaio 2025, i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che tali spese siano effettuate con metodi tracciabili. Qualora i rimborsi vengano, invece, effettuati in contanti, saranno soggetti a imposte e contributi.
Dunque, al fine di evitare che i rimborsi corrisposti ai lavoratori per le spese sostenute in regime di trasferta siano da assoggettare fiscalmente e contributivamente, si rende necessario che tali spese siano sostenute tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/97 (vale a dire carte di debito, credito, prepagate, assegni bancari o circolari).
I medesimi effetti si avranno con riguardo alla deducibilità ai fini IRES e IRAP delle predette spese e delle spese di rappresentanza, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Alla luce di quanto sopra, diventa di fondamentale importanza per le imprese, onde comprimere le conseguenze in termini di esplosione dei costi e di aumento dell'incidenza del cuneo fiscale e contributivo dei lavoratori, adeguare le proprie policy in materia di rimborsi spese, valutando altresì opportunamente di adottare anche strumenti aziendali per il sostenimento delle stesse, così da garantire la tracciabilità prescritta dalla novellata normativa.
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